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# Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo

# Prime precisazioni:

Si fa seguito alla circolare no 10649 del 01/09/09, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine al divieto, a decorrere dal 16 settembre, di dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo, per fornire alcune precisazioni di dettaglio. In particolare, si precisa che al certificato di rottamazione, documento già ritenuto atto di data certa ai sensi del D.Lgs. 209103 e del D.Lgs. 152106, emesso al momento della presa in carico del veicolo da parte del demolitore autorizzato e del concessionario automobilistico, possono essere ricondotti gli stessi effetti dell'atto di vendita "anteriore" già previsti dal D.M. 50311 998 (art. 5 comma 1 ). Automobile Club d'Italia In tali casi, per la richiesta di radiazione di un veicolo, oggetto di fermo iscritto in data successiva alla data del certificato di rottamazione, la formalità verrà respinta in prima istanza e potrà essere definita positivamente dopo l'avvenuta cancellazione del gravame a cura dell'Agente della riscossione, a seguito della segnalazione da parte degli Uffici Provinciali della formalità in questione, secondo le modalità già in uso. Espletati tali adempimenti potrà essere pertanto ripresentata la formalità di cancellazione del veicolo dal P.R.A. A tal riguardo si ricorda, al fine di garantire il perfezionamento della radiazione susseguente alla presa in consegna del veicolo, che solo le risultanze della visura all'Archivio del Pubblico Registro Automobilistico attestano, alla data dell'effettuazione della visura stessa, la presenza o meno del fermo. Tali disposizioni si applicano alle sole pratiche di radiazione richieste in prima presentazione a partire dal 16 settembre.